IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 663; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I comuni di Torricella Verzate e Oliva Gessi, aggregati a quello di Corvino San Quirico con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129, e il comune di Bagnaria, aggregato a quello di Varzi con regio decreto 28 marzo 1929, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.