IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129; 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 663; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Torricella Verzate e Oliva Gessi, aggregati a quello di
Corvino San Quirico con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129,  e  il
comune di Bagnaria, aggregato a quello di Varzi con regio decreto  28
marzo  1929,  n.   663,   sono   ricostituiti   con   le   rispettive
circoscrizioni  preesistenti  all'entrata  in  vigore   dei   decreti
suddetti. 
  Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa,
provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra
i Comuni interessati.